Legge sul Panettone
PUO’ CHIAMARSI PANETTONE SOLO SE …
La denominazione “Panettone” è riservata. Questo significa che un produttore, sia esso artigiano o industriale, dal 22 luglio 2005 può chiamare “Panettone” solo i prodotti che rispettano un disciplinare produttivo sancito da un Decreto, adottato congiuntamente dal Ministero delle Attività Produttive e da quello delle Politiche Agricole, con la nuova normativa tutti gli operatori devono, quindi, rispettare le stesse regole di base, utilizzando un minimo previsto di ingredienti ma poi ognuno può migliorare le ricette, usando quell’estro e fantasia che da sempre hanno contraddistinto i produttori italiani, sia industriali che artigianali.
Per esempio, il decreto prevede che l’impasto del Panettone contenga almeno il 16% di burro, ma il produttore può benissimo metterne di più, per caratterizzare il suo prodotto rispetto agli altri.
Si raggiunge così un duplice risultato: assicurare la più ampia trasparenza e correttezza del mercato e informare il consumatore: basta infatti che sulla confezione ci sia la denominazione “Panettone”.