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Legge sul Pandoro

PUO’ CHIAMARSI PANDORO SOLO SE…

La denominazione “Pandoro” è riservata. Questo significa che un produttore, sia esso artigiano o industriale, dall’entrata in vigore del Decreto 22 luglio 2005, adottato congiuntamente dal Ministero delle Attività Produttive e da quello delle Politiche Agricole, può chiamare “Pandoro” solo i prodotti che rispettano il disciplinare produttivo sancito dal Decreto stesso.
Con la nuova normativa tutti gli operatori devono, quindi, rispettare le stesse regole di base, utilizzando un minimo previsto di ingredienti ma poi ognuno può migliorare le ricette, usando quell’estro e fantasia che da sempre hanno contraddistinto i produttori italiani, sia industriali che artigianali.
Per esempio il decreto prevede che l’impasto del Pandoro contenga almeno il 20% di burro, ma il produttore può benissimo metterne di più, per caratterizzare il suo prodotto rispetto agli altri.
 
Si raggiunge così un duplice risultato, assicurare la più ampia trasparenza e correttezza del mercato e informare il consumatore: basta infatti che sulla confezione ci sia la denominazione “Pandoro”.

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